REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA’ ovvero del DOPPIO DOMICILIO del minore
Bigenitorialità: di cosa si tratta
La Bigenitorialità è il diritto di un figlio a fruire equilibratamente dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori; è un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore.
Ogni minore possiede questo legittimo diritto a mantenere un rapporto pieno e stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
Questo diritto è fondato sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un’eventuale separazione.
Il concetto di Bigenitorialità trae origine dalla Costituzione, che ne stabilisce i fondamenti all’articolo 30, ed è stato evidenziato e formulato esplicitamente dalla Legge n. 54/2006, in osservanza di norme e convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione sui Diritti per l’Infanzia (Convention on the Rights of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nel nostro Paese con L. 76/1991), al fine di favorire la costante relazione del minore con entrambi i genitori.
Il Registro del doppio domicilio – perché iscrivere un minore
L’istituzione del Registro comunale del doppio domicilio per la Bigenitorialità dà applicazione al principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni che lo riguardano ovvero di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di riceverne cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’iscrizione al Registro permette di far comparire il minore come domiciliato presso entrambe le residenze dei genitori. In questo modo, le Istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi e responsabili delle comunicazioni che riguardano il figlio.
Chi può essere iscritto/a
Al Registro potranno essere iscritti i figli di tutti i genitori con residenze diverse, che siano stati affidati ad entrambi i genitori e/o ad un solo genitore purchè esercenti la responsabilità genitoriale.
La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori.
Come richiedere l’iscrizione al Registro della Bigenitorialità
Uno o entrambi i genitori possono compilare il modulo presente nella Cancelleria dei Tribunali distrettuali e presentarlo successivamente allo Sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza del/della figlio/a minore, allegando il provvedimento dal quale risulti che entrambi hanno l’esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero autocertificandolo.
Se a fare la richiesta è uno solo dei genitori, questi avrà il compito di informare l’altro dell’iscrizione del/della figlio/a al Registro della Bigenitorialità ovvero del Doppio Domicilio.
Trattandosi di diritto indisponibile in capo al minore, anche un soggetto terzo (ad es. un ascendente) può attivarsi per far iscrivere il minore nel Registro, ove siano soddisfatti i prerequisiti). In particolare, il Tribunale Ordinario al quale il Comune fa riferimento potrà trasmettere periodicamente i dati relativi ai gruppi familiari in possesso dei prerequisiti all’Ufficio incaricato della tenuta del Registro, secondo accordi stipulati localmente.
Comunicazione alle Istituzioni
Il/I genitore/i richiedente/i ha/hanno il compito di comunicare il doppio domicilio del/della figlio/a a tutte le Istituzioni/Enti/Organizzazioni che ruotano intorno alla vita del minore. A tal fine sono predisposti appositi moduli, che verranno consegnati unitamente al modulo di richiesta d’iscrizione.
Attestato di iscrizione
Su richiesta di uno o di entrambi i genitori, può essere rilasciato un attestato di iscrizione al Registro, nel
quale si dà atto delle dichiarazioni rese al fine dell’iscrizione.
Cancellazione
La cancellazione dal Registro può avvenire:
– nel caso in cui il Comune venga a conoscenza – quale che ne sia la fonte – della perdita dei requisiti legali necessari da parte anche di uno solo dei genitori;
– al raggiungimento della maggiore età dei soggetti interessati;
– in caso di trasferimento in altro Comune del gruppo familiare.
Informazioni
E’ attivo a Bari in Via Sparano, 82 – Tel./Fax 080.5234543 – email : giancarloragone@tiscali.it , lo Sportello regionale informativo di “Papà Separati dai Figli-Puglia”, Associazione permanentemente impegnata in attività di ricerca e di studio nell’ambito del diritto di famiglia, nonché di consulenza e assistenza legale e psicologica forense.
Genitori, Operatori sociali e Amministrazioni pubbliche potranno rivolgersi allo Sportello per ricevere informazioni ed assistenza sul diritto alla Bigenitorialità ed in particolare sul Registro della Bigenitorialità ovvero per il doppio domicilio del minore, compresi i casi in cui si voglia promuovere la sua istituzione presso Comuni che non lo hanno ancora attivato.
Nel video la presentazione dell’introduzione del Registro della Bigenitorialità al Comune di Bari per tramite del Consigliere Comunale CASCELLA su impulso e redazione di apposito O.d.G. predisposto da Giancarlo RAGONE, Presidente dell’Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione ” Papà Separati dai Figli – Puglia “, discusso ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Bari il 16 luglio 2015.